Proroghe Covid-19

 

Coordinando la normativa nazionale, di recente modificata dalla L. n. 120/2020, con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, posso circolare sul territorio nazionale sino al 28 febbraio 2021;
  • i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

Fonte :www.poliziadistato.it